Art. 16.
(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale).

      1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al prefetto.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

          a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

          b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

          c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

          d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;

          e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.

      3. L'ente locale competente provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Le uniformi del personale, ai sensi di quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile

 

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l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio della funzioni.